Art. 6.
(Ruolo della concessionaria del servizio
pubblico generale radiotelevisivo).

      1. La concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo riserva una percentuale non inferiore all'80 per cento del palinsesto musicale alla diffusione di musica italiana, riservandone un 10 per cento alla trasmissione di nuovi prodotti musicali.